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STATUTO E REGOLAMENTI

Articolo 1 – Denominazione-Durata

Art.1 – L’ Associazione internazionale Guido Dorso è una libera associazione,  senza fini di lucro, di promozione e utilità sociale (Aps) facente parte del Terzo settore (Ets), nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, della legge n.383 del 7 dicembre 2000, del D.lgs n.117 del 3 lugli 2019 (Legge n. 106/2016), del Codice Civile e della normativa in materia. Essa opera dal 1968, viene ricostituita a Napoli nel 1990 come espressione del Centro studi “Nuovo Mezzogiorno fondato come sodalizio senza fini di lucro da giovani meridionali per contribuire allo sviluppo del Mezzogiorno in una visione nazionale, europea e mediterranea. L’Associazione agisce sul territorio nazionale. L’associazione si ispira al pensiero del meridionalista Guido Dorso e contribuisce con l’apporto di idee ed azioni allo sviluppo sociale, economico e culturale dei Sud Italia, favorendo la coesione sociale e valorizzando il capitale umano soprattutto delle giovani generazioni. Inoltre potrà adottare le procedure previste dalla normativa per l’ottenimento della personalità giuridica e il riconoscimento dell’ente morale.

Articolo 2 – Sede, Delegazioni, Sezioni

L’associazione ha sede legale in Napoli, Centro Direzionale Isola F11   e  ha  la    facoltà  di  istituire sezioni distaccate    e    delegazioni  in Italia e all’Estero, previa apposita delibera dell’assemblea, che ne determina funzioni, compiti e responsabilità. Le funzioni, la struttura e i poteri delle Delegazioni sono definiti dall’assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

 

Articolo 3 – Scopo e Attività

Lo scopo dell’associazione senza alcun fine di lucro è quello di promuovere idee ed azioni per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico del Mezzogiorno d’Italia. In particolare incoraggiare nelle giovani generazioni l’interesse, lo studio e le attività di ricerca e di divulgazione utili a favorire la risoluzione dei problemi del Mezzogiorno ed a valorizzarne le risorse. L’Associazione promuove attività di studio, di ricerca, formazione nonchè la pubblicazione di studi e ricerche inerenti I temi dello sviluppo del Mezzogiorno. L’Associazione diffonde le sue idee e le sue iniziative anche con contributi culturali esterni all’associazione tramite la rivista “Politica Meridionalista. Civiltà d’Europa” sia nella versione cartacea e sia nella versione web. L’Associazione si può avvalere di eventuali collaborazioni da parte di altri Enti ed Istituzioni scientifiche e culturali nello svolgere le attività.

L’Associazione annualmente promuove e organizza il Premio internazionale Guido Dorso destinato a coloro che si sono distinti con il loro pensiero, con le loro azioni, con le opere, con la loro immagine a fornire un contributo concreto per lo sviluppo del Mezzogiorno d’Italia. Nell’ambito del Premio sono istituite “sezioni speciali” al fine di segnalare all’attenzione delle giovani generazioni personalità del mondo della politica, dell’economia, della ricerca scientifica, della cultura, dell’arte, del giornalismo e dello sport che nel corso degli anni abbiano particolarmente contribuito con il loro impegno e la loro attività a sostenere le esigenze di sviluppo e di progresso del Mezzogiorno. Il Premio Dorso, a carattere interdisciplinare, ha come finalità quella di segnalare alla pubblica opinione giovani studiosi e ricercatori dell’area meridionale del Paese ma anche istituti scolastici ed Università. L’assegnazione del Premio si avvale di una Commissione Giudicatrice nominata dal Consiglio Direttivo. La Commissione Giudicatrice prevede la partecipazione di stackholders istituzionali (Università Federico II di Napoli, C.N.R, Ministero per il Mezzogiorno ecc) con interessi specifici verso il Mezzogiorno d’Italia.

Articolo 4 – Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi l’Associazione potrà tra l’altro:

1) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione degli altri, l’assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l’assunzione in concessione o comodato o l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Associazione;

2) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti; promuovendo attività di animazione nel tessuto sociale;

3) stipulare convenzioni e contratti per l’affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

4) accettare incarichi al costo da parte di enti pubblici e privati in linea con le finalità sociali;

5) partecipare a bandi di gara pubblici anche in relazione ai fondi comunitari, nazionali e locali per finalità collegate alle proprie funzioni ed attività sul territorio di riferimento;

6) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Associazione medesima; la Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

7) consorziarsi/riunirsi in coordinamento con altre associazioni ed enti del terzo settore che operano nel medesimo ambito;

8) costituire, anche insieme ai partners, cooperative o società utili al raggiungimento del fine sociale;

10) erogare premi e borse di studio;

11) svolgere attività editoriali in linea con i propri obiettivi statutari;

12) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;

13) essere titolare di quote di partecipazione di enti aventi scopo di lucro ovvero esercitare attività imprenditoriale, il tutto a condizione che gli utili percepiti da tali partecipazioni o attività vengano utilizzati per la migliore realizzazione degli scopi associativi sopra descritti, con assoluto divieto di loro distribuzione tra gli associati, il tutto in ogni caso nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia.

L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro soggettivo, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

Articolo 5 – Associati

L’Associazione si compone di due categorie di Associati: Associati ordinari e fondatori;

Sono Associati fondatori le persone fisiche o gli organismi collettivi di cui alle caratteristiche e limiti di cui all’articolo 35 del D.lgs. 117/2017, che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione. Possono diventare Associati fondatori anche gli Associati ordinari che dopo tre anni continui di attività sociale, su specifica richiesta, siano dichiarati tali dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Gli Associati fondatori sono pubblicizzati in tutte le attività dell’Associazione, salvo loro parere contrario.

Sono Associati ordinari le persone fisiche o gli organismi collettivi di cui alle caratteristiche e limiti di cui all’articolo 35 del D.lgs. 117/2017 che abbiano i requisiti professionali e di esperienza definiti dagli Organi deliberativi e condividano i principi e le finalità statutarie.

Gli Associati fondatori e ordinari accettano all’atto di adesione di potersi impegnare nelle attività dell’Associazione e pertanto possono essere chiamati, nell’ambito delle loro disponibilità e competenze, a svolgere attività retribuite, nei limiti di cui all’articolo 8 del D.Lgs. 117/2017, per il raggiungimento dei fini dell’Associazione.

L’Organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.

All’atto dell’ammissione l’Associato fondatore o ordinario si impegna al versamento della quota sociale annuale nella misura fissata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall’assemblea ordinaria, nel rispetto dello statuto e dei regolamenti emanati. La quota, la prima volta, deve essere versata all’atto dell’adesione e successivamente entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Gli Associati fondatori e ordinari hanno diritto di voto nelle assemblee, eleggono gli organi sociali e possono essere eletti. Tutti gli Associati hanno diritto di essere informati sulle attività dell’Associazione.

L’Associato ordinario o fondatore può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo da far pervenire almeno tre mesi prima della fine dell’esercizio sociale; questo termine è di un anno per gli Associati fondatori.

E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla  vita associativa.

L’associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto e dai regolamenti interni può essere escluso dall’Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo; al riguardo: L’associato che cessi, per qualsiasi motivo, di far parte dell’Associazione perde ogni diritto al patrimonio dell’Associazione stessa. La quota o il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione delle norme inderogabili in materia di successione a causa di morte.

Esistono altre forme di adesione agli obiettivi e ai programmi dell’Associazine titolate con il termine: amici, sostenitori.

Queste adesioni non hanno diritto di voto nelle assemblee, versano un contributo e non una quota sociale annuale, non possono ricoprire cariche sociali e non partecipano al ripiano di eventuali disavanzi di bilancio.

Gli amici sono persone fisiche che aderiscono ai programmi e obiettivi dell’Associazione e ne condividono le finalità statutarie e sostengono le sue attività con contribuzioni volontarie a carattere annuale.

I sostenitori, sono organismi collettivi  che condividendo le finalità dell’associazione sostengono le sue attività con  contribuzioni volontarie a carattere annuale.

Articolo 6 – Organi sociali

Gli organi dell’associazione sono:

l’Assemblea dei soci;

il Consiglio direttivo;

il Presidente;

Il Segretario generale;

il Revisore legale dei Conti.

Il Comitato scientifico

Il Comitato tecnico-organizzativo

Articolo 7 – Assemblea

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti gli associati.

L’assemblea deve:

a)nominare e revocare i componenti degli organi sociali;

b)approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo;

c)fissare l’importo della quota sociale annuale e della quota patrimoniale;

d)determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;

e)approvare l’eventuale regolamento interno e sue eventuali  modifiche;

f)deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e  sulla esclusione degli associati;

g)attribuire la qualifica di fondatore agli associati, che ne hanno i requisiti, su proposta del Consiglio Direttivo;

h)deliberare sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;

i)deliberare su quant’altro demandatole per legge, anche ex art.25 del D.Lgs. 117/2017, o per statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo;

  1. l) delibera su proposta del Consiglio direttivo il regolamento del Premio internazionale Guido Dorso.

E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto tramite posta o tramite e-mail da inviare almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori.

L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli asssociati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

A ciascun associato è attribuito un diritto di voto. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone e quando l’Assemblea lo ritenga opportuno.

L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 (due terzi) degli asssociati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 (tre quarti) degli associati. Le assemblee possono essere tenute online, in tal caso occorre che gli assiciati facciano pervenire alla pec dell’associazione loro comunicazione due giorni prima dell’assemblea con allegati documenti di identità.

Articolo 8 – Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo, compreso il Presidente, è composto da tre a cinque membri, eletti dall’assemblea tra i propri componenti.

I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri il Consiglio direttivo provvede a convocare l’assemblea per la nomina del o dei sostituti, che restano in carica fino alla scadenza degli altri componenti del Consiglio Direttivo. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare senza indugio l’assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il bilancio consuntivo e preventivo; predispone le eventuali modifiche statutarie da sottoporre all’assemblea.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l’organizzazione e il funzionamento dell’Associazione, l’assunzione eventuale di lavoratori dipendenti; il Consiglio può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici. Il Consiglio Direttivo delibera i poteri di firma per i conti correnti bancari.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi componenti il Segretario generale; può nominare, su proposta del Presidente, un Vicepresidente. Il Presidente viene nominato dall’assemblea degli associati. Sarà in facoltà del Consiglio direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell’associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Il Consiglio Direttivo nomina su proposta del Presidente i componenti del Comitato scientifico e del Comitato tecnico-organizzativo. Il Consiglio Direttivo approva il regolamento di funzionamento del Comitato scientifico e del Comitato tecnico-organizzativo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l’opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno cinque giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica o telegramma. L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno.

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza dal  Vicepresidente o in assenza di quest’ultimi da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all’Associazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio può essere tenuto online.

Articolo 9 – Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea degli associati e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Il Presidente assume nell’interesse dell’Associazione tutti i provvedimenti, ancorchè, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrono motivi d’urgenza e si obbliga a riferire allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il consiglio direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione. In particolare compete al Presidente:

1)predisporre insieme al Segretario generale le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell’Associazione;

2)redigere insieme al Segretario generale la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’Associazione;

3)Vigilare sulle strutture e sui servizi dell’associazione;

4)Determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’Associazione e gli associati;

5)Emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell’Associazione.

Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

Per i casi d’indisponibilità ovvero di assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal vice Presidente.

Articolo 10 – Il Segretario generale

Il Segretario generale è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, che ne  stabilisce la natura, la qualifica e la durata dell’incarico, che non può superare quella dello stesso Consiglio. Il Segretario generale è responsabile operativo della Associazione.  Il Segretario generale può essere rinominato. Egli, in particolare:

a)provvede alla gestione scientifica, organizzativa ed amministrativa della Associazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;

b)dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, nonché agli atti del Presidente.

Articolo 11 – Comitato Scientifico                                        

L’Associazione può istituire il Comitato scientifico composto da cinque a ventuno membri, oltre il Presidente e il Segretario generale della associazione, scelti tra gli assegnatari del premio Guido Dorso ed i rappresentanti delle Istituzioni premiate che condividano le finalità e gli obiettivi dell’Associazione e che possano contribuire all’indirizzo delle attività della stessa. I componenti il Comitato scientifico durano in carica per il tempo determinato all’atto della nomina e comunque per non più di tre anni e possono essere riconfermati. Il Comitato esplica le attribuzioni ed i compiti che gli sono conferiti dall’assemblea ed ha funzioni consultive. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Associazione oppure da persona dallo stesso designata. Il Comitato  si riunisce almeno una volta all’anno.  I componenti del comitato scientifico possono essere coinvolti nelle attività specifiche dell’Associazione sulla base delle loro competenze. Il Comitato:indica le grandi linee di sviluppo da perseguire e suggerisce nuove iniziative;esprime parere sui programmi di attività ad esso sottoposti;può proporre la costituzione di gruppi di lavoro per aree specifiche di intervento. I pareri del Comitato scientifico non sono mai vincolanti per il Consiglio direttivo e per l’associazione. L’attività del Comitato scientifico è definito da un apposito regolamento deliberato dal Consiglio direttivo.

Articolo 12 – Comitato tecnico – organizzativo

L’Associazione può istituire il Comitato tecnico-organizzativo composto da due a sette membri e viene coordinato dal Segretario Generale. Il Comitato tecnico-organizzativo collabora  a tutte le attività organizzative ed operative dell’associazione, all’elaborazione di progetti speciali, alle attività di comunicazione. Il suo funzionamento è definito da un regolamento deliberato dal Consiglio direttivo.

Articolo 13 – Revisione Legale dei Conti

L’associazione può nominare  un soggetto per la revisione legale dei conti.

Articolo 14 – Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell’ufficio e salva l’eventualità di compensi, in relazione alle attività, a favore dei componenti gli Organi amministrativi e di controllo, deliberati dall’Assemblea.

 

PATRIMONIO/FONDO DI GESTIONE

 

Art.15 – Il patrimonio della Associazione è composto:

  1. dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai soci fondatori in sede di atto costitutivo e successivamente.
  2. dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Associazione,compresi quelli della stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
  3. dalle elargizioni fatte da Enti, da soci, da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
  4. dalla parte di avanzo di gestione che con delibera del Consiglio Direttivo, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
  5. dai contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Art.16 – Il fondo di gestione della Associazione è costituito:

a)contributi e quote associative;
b) contributi della Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statuari;
c)contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
d)entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività  svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
f)erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
g)entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;
h)altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

Articolo 17 – Bilancio

L’associazione ha l’obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finaziario secondo le disposizioni statutaria.

I documenti di bilancio dell’associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.

I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo e approvati dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositati presso la sede dell’associazione almeno 20 (venti) giorni prima dell’assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 (trenta) aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale. L’associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto, salvo specifica destinazione al fondo patrimoniale su deliberazione dell’assemblea.

Eventuali disavanzi che non trovano copertura nel fondo patrimoniale, saranno ripianati in misura uguale dagli associati ordinari e fondatori.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 117/2017 e delle altre norme vigenti in materia.

Articolo 18- Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell’ente deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità rientranti tra i cosiddetti “enti del Terzo Settore”, sentiti gli organismi di cui all’articolo 148 del D.P.R. 916 del 1986 e/o dell’articolo 9 del D.Lgs. 117/2017, fatta salva in ogni caso diversa destinazione imposta dalla legge; per quanto non indicato nel presente articolo si rinvia a quanto previsto dal presente statuto e dalle norme vigenti in materia, con particolare riferimento all’articolo 9 del D.Lgs. 117/2017.